ART. 1 – PREMESSE
1.1. Il presente testo incorpora le condizioni generali di spedizione che disciplinano e regolamentano le modalità e le condizioni applicabili a tutti gli incarichi di spedizione affidati a NAC Expeditions S.r.l. (di seguito in “Spedizioniere”), salvo eventuale deroga scritta, ai sensi degli articoli 1737 e segg. c.c.
1.2. Alcuna deroga al testo delle predette Condizioni di spedizione avrà efficacia se non espressamente accettata ed approvata per iscritto dallo Spedizioniere.
ART.2 – OGGETTO
2.1. La Mandante affida a NAC, che accetta senza alcun obbligo di esclusiva, espresso mandato a concludere per conto di essa, anche solo a proprio nome, i contratti di trasporto e a compiere tutte le operazioni necessarie per l’inoltro a destino della merce che verrà indicata tramite il Conferimento d’Incarico che la Mandante farà pervenire allo Spedizioniere con congruo preavviso a mezzo e-mail e/o fax nei quali verranno anche indicati il luogo di carico e l’esatta ragione sociale e indirizzo completo del luogo di destinazione della merce. Lo stesso indirizzo deve essere chiaramente indicato sui documenti di trasporto che accompagnano la merce unitamente alla descrizione della merce, numero di colli.
ART.3 – OBBLIGHI DELLA MANDANTE
3.1. La Mandante, salvo differente accordo scritto, si impegna a incaricare lo Spedizioniere nei modi e nei limiti di cui alle presenti Condizioni, a concludere contratti di trasporto aventi ad oggetto tutte le merci indicate nel Conferimento d’Incarico, di cui la Mandante ha la disponibilità giuridica.
3.2. La Mandante si impegna a fornire allo Spedizioniere tutte le informazioni necessarie per portare a termine l’incarico di cui all’art. 2 per ciascuna singola spedizione affidatagli.
3.3. Con il Conferimento d’Incarico la Mandante si impegna a non impartire allo Spedizioniere alcun ordine che possa in qualsiasi modo comportare violazione della normativa (anche ma non solo in tema di sicurezza dei trasporti), manlevandolo espressamente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dalla violazione di questo obbligo.
3.4. La Mandante, salvo differente accordo scritto, non potrà conferire allo Spedizioniere mandato per trasporti relativi a merci pericolose o con rischio contaminazione, che possano recare pregiudizio a persone o altre merci o cose. Qualora merci appartenenti alle fattispecie sopraelencate vengano affidate a NAC sena suo previo assenso o NAC accetti il Mandato sulla base di dichiarazioni errate, incomplete o non veritiere in elazione alla natura o al valore della merce, NAC ha diritto di risolvere il contratto ai sensi degli articoli che seguono.
3.5. Lo Spedizioniere in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere a qualsiasi titolo per errate o inesatte informazioni e dichiarazioni insufficienti fornite dalla Mandante. Nel caso in cui lo Spedizioniere avesse a sopportare un danno patrimoniale o non patrimoniale di qualunque natura a causa di errate, incomplete e/o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante questa sarà tenuta a tenere indenne e manlevare lo Spedizioniere dal pregiudizio subito.
3.6. Lo Spedizioniere, qualora le circostanze lo richiedano, ovvero anche solo per minimizzare i danni a cui questo dovesse essere esposto, viene sin d’ora autorizzato dalla Mandante a rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo o di abbandono, di
procedere alla loro distruzione a rischio, carico e spese della Mandante stessa.
3.7. Qualora la Mandante, tramite comunicazione scritta nelle forme di cui all’art.13, ordini allo Spedizioniere di sospendere la consegna, lo Spedizioniere avrà la facoltà di pretendere una penale pari al 25% del nolo laddove la comunicazione arrivi entro 15 giorni dal caricamento e pari
al 50% del nolo laddove la comunicazione arrivi entro 7 giorni dal caricamento.
3.8. Qualora la Mandante, tramite comunicazione scritta nelle forme di cui all’art.13, ordini allo Spedizioniere la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato, ha l’obbligo di rimborsare allo Spedizioniere le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
ART. 4 – OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE
4.1. Lo Spedizioniere, una volta confermata l’accettazione del Mandato che potrà essere espressa anche solo con l’esecuzione dello stesso, si impegna ad eseguirlo in conformità alle istruzioni ricevute dalla Mandante come indicate nel Conferimento d’Incarico, agendo quale spedizioniere e non già quale spedizioniere vettore nell’esclusivo interesse della Mandante con la diligenza media del buon padre di famiglia.
4.2. Salvo diverso incarico scritto, l’imballaggio della merce sarà ad esclusivo carico della Mandante.
4.3. La Mandante esonera sin d’ora lo Spedizioniere da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancanza e/o insufficienza e/o inadeguatezza dell’imballaggio delle merci, salvo che l’imballaggio non venga effettuato dallo Spedizioniere su incarico scritto della Mandante.
4.4. Lo Spedizioniere nell’esecuzione del mandato e qualora ciò si renda necessario alla corretta esecuzione del medesimo, si intende sin da ora autorizzato dalla Mandante alla nomina di un doganalista per l’esecuzione delle operazioni doganali, addebitandone poi i relativi costi. In ogni caso la Mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia ivi descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura ed etichettatura. La Mandante è inoltre tenuta a fornire allo Spedizioniere, in tempo utile, tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali oltre all’anticipo delle eventuali
imposte da versare.
4.5. La Mandante autorizza lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
4.6. Lo Spedizioniere farà tutto quanto nelle sue possibilità per verificare che siano rispettati da parte dei vettori incaricati i termini di consegna delle merci indicati dalla Mandante nel Conferimento d’Incarico (che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l’osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e sicurezza della circolazione).
4.7. Lo Spedizioniere si impegna per l’intera durata del singolo incarico a tenere costantemente informata la Mandante, tramite comunicazione scritta, di ogni sviluppo o novità di rilievo nell’espletamento del Mandato di cui all’art.2.
4.8. Lo Spedizioniere si obbliga a comunicare tempestivamente alla Mandante l’eventuale sopravvenienza di impedimenti alla regolare prosecuzione del trasporto da parte del vettore.
4.9. Salvo espresse indicazioni del Mandante fornite nel Conferimento d’Incarico e fermo restando l’obbligo di informazione, lo Spedizioniere, per effetto del Mandato ricevuto, potrà agire ed eseguirlo con la necessaria discrezionalità ed autonomia, con facoltà di effettuare la spedizione della merce anche raggruppandola con altra e comunque compiendo quale Spedizioniere tutte le operazioni necessarie, connesse e presupposte per l’esecuzione del contratto stesso.
4.10. Lo Spedizioniere non assume alcun obbligo di custodia della merce, salvo il caso in cui quest’ultima non venga depositata in magazzini, locali e/o piazzali di proprietà o nella disponibilità dello Spedizioniere ovvero nel caso di cui all’art. 3.6 che precede.
ART.5 – RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE
5.1 Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
5.2. Lo Spedizioniere non potrà essere considerato responsabile per avaria o perdita delle merci trasportate ovvero per qualsiasi altra obbligazione nascente dal contratto di trasporto ovvero per le obbligazioni assunte dai terzi con i quali lo Spedizioniere ha concluso un contratto per conto della Mandante.
5.3. Lo Spedizioniere non può garantire il rispetto di termini di consegna da parte del vettore, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste della
Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.
5.4. La responsabilità dello Spedizioniere, quando prevista ed a lui concretamente imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale o internazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.
Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario. Viene in ogni caso escluso qualsiasi conferimento allo Spedizioniere di attività che possa configurarsi come deposito o attività di logistica.
5.5. Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, qualora venga riconosciuta e accertata una responsabilità dello Spedizioniere, troverà applicazione il limite massimo di 10 (dieci) Euro per ciascun chilogrammo lordo di merce perduta o danneggiata.
5.6. E’ in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto, mancata vendita, fermo di produzione, fermo impianto, danno da immagine commerciale, etc…).
ART.6 – RECLAMI
6.1. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno dovrà a pena di decadenza essere effettuato dal Mandante in forma scritta e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge.
Art. 7 – ASSICURAZIONE
7.1. Qualora la Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato per iscritto allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella singola quotazione dello Spedizioniere.
7.2. In mancanza di istruzioni espresse da parte della Mandante l’eventuale copertura, sempre se richiesta per iscritto, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato
come assicuratore o coassicuratore.
7.3. In alternativa la Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell’assicuratore.
7.4. Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico scritto in tal senso da parte della Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi di volta in volta.
ART.8 – CORRISPETTIVI
8.1. Il corrispettivo a favore dello Spedizioniere per le attività rese viene concordato di volta in volta tra le parti a seguito di apposita quotazione.
8.2. Le modalità e le tempistiche di pagamento verranno di volta in volta concordate tra le Parti.
8.3. Nel caso di cui all’art.4.4. i diritti doganali dovranno essere sempre anticipati e corrisposti dalla Mandante allo Spedizioniere prima dell’arrivo della merce in dogana.
8.4. Lo Spedizioniere è sempre autorizzato, ma non obbligato, ad anticipare noli, dazi, costi e spese per conto del Mandante anche quando abbia agito in nome e per conto dello stesso, anche in considerazione dell’incarico di svincolare le merci in arrivo a destinazione.
8.5. Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, la Mandante è tenuta al versamento a semplice richiesta dello Spedizioniere del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute. La Mandante è tenuta a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, la Mandante resta tenuta all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli.
8.6. La Mandante si obbliga a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque spesa, costo ed onere da questo eventualmente sostenuti anche per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, in caso di ritardato o mancato ritiro delle merci da parte del destinatario o di ritardata o mancata consegna delle merci da parte del mittente.
8.7. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo Spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dalla Mandante, a qualunque titolo.
8.8. Lo Spedizioniere in caso di mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo di cui al presente articolo, potrà risolvere il contratto tramite semplice comunicazione scritta senza necessità di preavviso, e avrà facoltà di richiedere ogni eventuale maggior danno, nonché di ritenere la merce eventualmente detenuta ai sensi degli artt. 2761 e 2756 c.c. e di costituire pegno su di essa, sino al pagamento di tutto quanto dovuto dalla Mandante e con facoltà, dalla comunicazione, di far stoccare la merce in qualsivoglia posizione, anche all’aperto e in luogo non protetto, con rischi tutti a carico
Art. 9 – CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
9.1. Lo Spedizioniere non sarà in alcun caso responsabile per inadempimenti contrattuali dovuti a caso fortuito, a cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge, e comunque a circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, condizioni climatiche impossibilitanti, atti dell’ Amministrazione di uno Stato o delle Dogane, caso fortuito e forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo e non imputabile ad essa.
Lo Spedizioniere non può in alcun caso essere ritenuto responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate Consegne.
ART.10 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
10.1. Le presenti condizioni di Spedizione si applicheranno a tutti i Mandati conferiti allo Spedizioniere dal Mandante in loro vigenza e resteranno in ogni caso valide ed efficaci sino all’ eventuale esercizio da parte dello Spedizioniere della facoltà di cui al successivo punto 10.2.
10.2. Lo Spedizioniere potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con un preavviso di 30 giorni a mezzo di comunicazione scritta, senza onere di motivazione specifica.
Nulla sarà dovuto quale corrispettivo del recesso per alcuna ragione o titolo.
10.3. Le presenti condizioni si considereranno risolte e private di efficacia di diritto, senza necessità di disdetta e/o di preavviso, nelle ipotesi in cui:
I. una delle parti sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge;
II. vengano meno i requisiti formali che debbono essere posseduti per legge da una delle parti, in via tassativa, per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto;
III. intervengano, nei paesi in cui si svolgono le attività logistico/distributive oggetto del contratto, situazioni di conflitto, di belligeranza e di diffusi disordini, anche se non ufficialmente accertati e dichiarati, tali da impedire o rendere oggettivamente difficoltoso lo svolgimento di tali attività per un
periodo superiore ai 30 gg;
IV. si verifichino eventi naturali di qualsiasi genere suscettibili di impedire o ritardare l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, come alluvioni, terremoti, incendi e simili.
ART.11 – RISERVATEZZA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.
11.1. Le parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza circa tutti i dati e le informazioni di cui dovessero entrare in possesso o venire a conoscenza nel corso del presente rapporto contrattuale, con particolare riferimento al contenuto delle attività richieste e si impegnano a restituirsi reciprocamente, al termine di scadenza del presente accordo ed in base a tempi e modalità comunicate, tutto il materiale e la documentazione
ricevuti (anche da terzi) in relazione all’esecuzione dell’accordo.
11.2. Ciascuna Parte dà atto di avere ricevuto dall’altra l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n° 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (GDPR), e di avere espressamente aderito. Per tutto quanto non espressamente convenuto, le parti fanno esplicito riferimento alle disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti e non incompatibili con gli intenti qui esplicati, nonché alla buona fede tanto nell’interpretazione che nell’esecuzione del contratto.
Art. 12 – COMUNICAZIONI
12.1. Ogni comunicazione indirizzata allo Spedizioniere sarà ritenuta valida esclusivamente se effettuata presso gli indirizzi nel seguito indicati: NAC Expeditions Srl. Via V.Monti 39,20851 Lissone (MB)
Art. 13 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
13.1. La legge da applicarsi alle presenti condizioni generali e agli accordi da esse derivanti è esclusivamente la legge italiana.
13.2. Qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del contratto sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria italiana e alla competenza esclusiva del foro di Milano, avendo le parti concordemente escluso la competenza di altri fori eventualmente
concorrenti.
Art. 14 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
14.1. Eventuali modifiche o aggiunte al Conferimento d’Incarico, ovvero deroghe alle presenti Condizioni Generali, a pena di nullità e inefficacia, dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.
14.2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alla disciplina disposta dalla normativa italiana vigente in materia di spedizione.
14.3. La violazione o la disapplicazione anche reiterata di una o più delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non dovrà intendersi quale tacita accettazione delle violazioni o disapplicazione delle stesse.